(massima n. 1)
L'art. 379, ultimo comma, c.p.c. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non č, quindi, ammissibile la presentazione in udienza di documenti di lunghezza considerevole contenenti non gią osservazioni contro il pubblico ministero, bensģ argomenti rivolti alla controparte. Attraverso la presentazione di documenti del genere, infatti, si tende in realtą ad eludere il termine fissato dall'art. 378 c.p.c. per la presentazione di «memorie» in cancelleria. (Fattispecie relativa ad un documento formato da sette pagine dattiloscritte presentato in udienza dall'avvocato dei controricorrenti e contenente argomenti rivolti al ricorrente).