(massima n. 1)
Con riguardo al giudizio di cassazione, la norma dell'art. 379, terzo comma, c.p.c., che attribuisce al pubblico ministero il diritto di esporre le sue motivate conclusioni dopo l'esposizione delle difese delle parti, manifestamente non č in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., atteso che il detto ordine di discussione (giustificato dalla posizione di parte privata propria del ricorrente) non lede il diritto di difesa e tenuto altresė conto delle possibilitā degli avvocati delle parti di presentare, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 379, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.