(massima n. 1)
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 379 c.p.c., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione, prevede il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui il P.M. — pur essendo parte del processo di merito — non è ricorrente, il terzo comma dell'art. 379 c.p.c. non altera in alcun modo l'ordine naturale secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente principale.