(massima n. 1)
La parte, che abbia fatto istanza al primo presidente della Corte di cassazione di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, non può dolersi dell'assegnazione del ricorso medesimo ad una sezione semplice, senza uno specifico esame e rigetto di detta istanza, vertendosi in tema di esercizio di poteri discrezionali, in relazione ad entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 374 secondo comma c.p.c., non soggetto ad alcun obbligo di motivazione.