(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale. Peraltro, é manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude la ricorribilitā per cassazione della predetta ordinanza, attesa l'assoluta ininfluenza del provvedimento cautelare, quale č quello in parola, nel successivo giudizio di merito e restando comunque impregiudicati i mezzi e le ragioni di difesa della parte in tale giudizio.