(massima n. 1)
Qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un soggetto e il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, la documentazione da questo prodotta direttamente all'udienza per provare la propria legittimazione all'impugnazione senza rispettare la procedura prevista dall'art. 372 c.p.c., che prescrive che il deposito della stessa venga notificato, mediante elenco alla controparte, in difetto di partecipazione del difensore di questa alla discussione orale, non può essere esaminata dal collegio, il quale, pertanto, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione deve dichiarare la inammissibilità del ricorso.