(massima n. 1)
Il deposito di documenti comprovanti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve avvenire nelle forme stabilite dall'art. 372, comma secondo, c.p.c. — cioè contestualmente al deposito del ricorso ovvero in un tempo successivo in cancelleria purché, in tale ultimo caso, previa notifica, «mediante elenco, alle altre parti» — anche nell'ipotesi in cui la controparte non abbia resistito in giudizio con controricorso, atteso che la mancata notificazione del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa. Ne consegue che, nel caso considerato, in assenza del difensore dell'intimato l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del ricorso notificato a mezzo del servizio postale non può essere depositato direttamente in udienza e, se depositato in tale sede, non può essere esaminato sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.