(massima n. 1)
In sede di legittimitą, la produzione di documenti diretti a dimostrare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti al ricorso rimane preclusa dalla mancata notifica alle altre parti mediante elenco, come richiede l'art. 372, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che queste ultime non si siano costituite nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.