(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, i documenti miranti a dimostrare l'irregolare composizione, a causa della presenza nel collegio di un membro con mandato scaduto, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (irregolare composizione che si presta ad essere denunciata con ricorso alle Sezioni Unite come motivo attinente alla giurisdizione), possono essere depositati davanti alla Corte stessa, anche se non prodotti nel precedente grado di giudizio, purché con il ricorso (secondo quanto prescrive l'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.), e non successivamente, come è invece disposto (dall'art. 372, secondo comma, dello stesso codice) per i documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, senza tuttavia che il mancato deposito di tali documenti possa essere superato facendo ricorso a poteri officiosi del giudice di legittimità, atteso che il difetto di legittimazione all'esercizio della funzione giurisdizionale dipende da un complesso di fattori risalenti al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio, aventi natura di atti amministrativi, che la Corte di cassazione non ha l'onere di conoscere e di cui essa può acquisire conoscenza solo attraverso gli atti del processo.