(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione promosso (nella specie, dal P.G. presso la Corte di cassazione) avverso la sentenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la produzione di documenti attestanti l'esistenza di un procedimento penale a carico del magistrato incolpato per i medesimi fatti per i quali questi č sottoposto a procedimento disciplinare (procedimento penale aperto dopo la pronuncia della sentenza del CSM nel procedimento disciplinare), deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 372 c.p.c., perché attiene all'ammissibilitą in senso lato del ricorso, considerato che l'esame dello stesso postula che l'azione disciplinare sia proseguibile e non debba, invece, essere sospesa. Tale produzione, inoltre, deve ritenersi consentita e rituale, pur se non compiuta con le modalitą di cui al secondo comma dell'art. 372, anche quando sia effettuata in modo da consentire comunque la difesa della controparte, e questa abbia accettato il contraddittorio sul punto.