(massima n. 1)
La societā che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra societā, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), č tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.