(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilitą del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di indennitą perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l'ammissibilitą del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione).