(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti dei quali č consentita la produzione «che riguardano la nullitą della sentenza impugnata» sono esclusivamente quelli che dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali e non anche quelli attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali che si riflettono sulla validitą della decisione (diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, pur se potuti produrre nel giudizio di merito, con palese alterazione del ruolo del giudizio di legittimitą). Tuttavia, č ammissibile, in ragione della prevalente esigenza della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), la produzione di documenti nuovi, pur se non direttamente attinenti a vizi propri della sentenza impugnata, quando essi siano diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale non deducibile (per la natura stessa del vizio) nel giudizio di merito e che soltanto con il ricorso per cassazione poteva essere fatto valere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un ente pubblico territoriale, siccome la procura apposta a margine dell'atto d'appello ricava la sottoscrizione di colui che gią da alcuni mesi prima non era pił presidente dell'ente. Questo, nel proporre ricorso per cassazione, aveva prodotto alcuni documenti aventi il fine di dimostrare che il timbro recava effettivamente il nome del cessato presidente, ma la sigla sotto di esso apposta apparteneva al vicepresidente, investito di poteri rappresentativi al momento del conferimento della procura. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso).