(massima n. 1)
Nel corso del giudizio di legittimitą possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell'ambito di applicazione dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltą di deposito dei documenti attinenti all'ammissibilitą del ricorso (Nella specie la S.C. ha ammesso il deposito di documenti attestanti l'avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva).