(massima n. 1)
Il gradimento, manifestato dagli eredi potenziali nei confronti del contenuto di un testamento in corso di formazione, non è manifestazione di volontà giuridicamente idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione del testatore. Detto gradimento, anche se carpito da altro coerede potenziale, non può costituire errore sul motivo viziante la volontà testamentaria, poiché secondo l'art. 624, primo comma, c.c., l'errore sul motivo deve desumersi dallo stesso testamento al fine di rendere possibile la ricostruzione del processo formativo della volontà del de cuius e la individuazione del vizio invalidante.