(massima n. 1)
impugnata - trova applicazione allorché gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all'oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessitą di due decisioni: una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande pił ampie. (Nella specie, la S. C, in applicazione degli enunciati principi, ha annullato l'ordinanza di sospensione del processo resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della decisione dell'appello sull'ordinanza dichiarativa dell'estinzione relativa alle domande formulate dai convenuti).