(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo, qualora penda in sede di legittimità il giudizio sulla risoluzione di un contratto di locazione e, contemporaneamente, penda in primo grado un altro giudizio sulla nullità e sostituzione "ex lege" del medesimo contratto, quest'ultimo giudizio non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in attesa che si formi il giudicato sulla risoluzione, bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., che il giudice può disporre ove ritenga di non poggiarsi sull'autorità della sentenza impugnata.