(massima n. 1)
La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336 secondo comma c.p.c.). Pertanto, in pendenza di ricorso contro la sentenza non definitiva, la mancata impugnazione della sentenza definitiva, determinando un giudicato solo apparente, non può incidere sulla procedibilità del ricorso medesimo, né implicare cessazione della materia del contendere.