(massima n. 1)
La cassazione o la riforma con sentenza passata in giudicato della sentenza non definitiva si estendono alle parti, da questa dipendenti, della successiva sentenza definitiva, con la conseguenza che, ove sopravvengano in pendenza dell'impugnazione proposta contro questa seconda sentenza, ne comportano l'inammissibilitą per cessazione della «materia» dell'impugnazione medesima, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, nel qual caso al rilievo dell'impedimento documentabile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. č legittimata la stessa corte di legittimitą e non il giudice di rinvio.