(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma non soltanto pone nel nulla la sentenza non definitiva che ne costituisce l'oggetto immediato, ma estende i propri effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti da quest'ultima, e quindi anche alla sentenza definitiva, ove logicamente connessa a quella non definitiva, con la quale interrompe dunque il nesso di consequenzialità logica e necessaria posto dall'art. 279 c.p.c., ma condizionato alla mancata riforma di questa decisione. Ne consegue che, in controversia relativa al risarcimento dei danni da illegittima requisizione di immobili, ove il giudice di primo grado, con statuizione non definitiva, abbia dichiarato responsabile la sola amministrazione statale, emettendo condanna generica al risarcimento dei danni e rinviando all'ulteriore corso del giudizio la liquidazione del concreto pregiudizio e, con statuizione definitiva, abbia estromesso dal giudizio l'amministrazione comunale, ritenendola estranea al rapporto obbligatorio controverso, e tali statuizioni, fatte oggetto di impugnazione immediata, siano state riformate, in sede di rinvio, dal giudice dell'impugnazione, che, con sentenza passata in giudicato, abbia dichiarato la sola amministrazione comunale tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla illegittima requisizione degli immobili, l'assetto di interessi che ne risulta è quello introdotto dalla sentenza di riforma, che si sostituisce interamente alle statuizioni di quella riformata, con effetto di vincolo anche in relazione alla prosecuzione del giudizio davanti al giudice di primo grado. (Nella specie, invece, la pronuncia impugnata — annullata dalla Suprema Corte — aveva ritenuto che la sentenza emessa in sede di rinvio consentisse al privato esclusivamente di intraprendere un nuovo giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale per ottenere la liquidazione del danno, stante la preclusione ad emettere la relativa pronuncia in relazione ad una parte estromessa dal giudizio con sentenza definitiva, benché riformata).