(massima n. 1)
A norma del secondo comma dell'art. 336 c.p.c., la riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata: tra tali provvedimenti devono ricomprendersi anche le successive sentenze, che, pronunciate nello stesso procedimento, abbiano il loro necessario presupposto logico giuridico nella sentenza riformata o cassata. Pertanto nel caso di sentenza non definitiva, impugnata immediatamente con ricorso per cassazione, e di sentenza definitiva, emessa successivamente alla proposizione di detto ricorso e passata in giudicato per mancata tempestiva impugnazione, il ricorso per cassazione contro la prima sentenza, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, rimane procedibile, perché l'eventuale cassazione della sentenza non definitiva porrebbe nel nulla le statuizioni della successiva sentenza definitiva, dovendo questa ultima, per il suo rapporto di dipendenza dalla prima pronuncia, ritenersi condizionata alla mancata cassazione della stessa, nonostante il suo passaggio in cosa giudicata formale.