(massima n. 1)
Il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimitą, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessitą della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite.