(massima n. 1)
In base al combinato disposto degli artt. 326, comma secondo, e 332 c.p.c., nel processo con pluralitą di parti relativo a cause scindibili, l'impugnazione proposta dal medesimo soccombente contro una delle parti vittoriose fa decorrere nei suoi confronti il termine per proporre impugnazione nei confronti delle altre parti. In tal caso infatti la norma considera la proposizione dell'impugnazione equipollente, ai fini della conoscenza legale della sentenza, alla notifica della sentenza stessa.