(massima n. 1)
In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, la decisione sull'appello proposto soltanto nei confronti di una delle parti non rende improcedibile l'appello (non riunito al precedente) proposto, nei confronti delle altre parti, avverso la medesima sentenza, atteso che tale sentenza, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, contiene pronunce relative a cause diverse, pure se trattate unitariamente, cosģ che la decisione su una di esse non incide su quella concernente le altre.