(massima n. 1)
In un giudizio svoltosi con pluralitą di parti di causa scindibile, qualora l'impugnazione sia proposta da una sola parte, il giudice di appello deve disporre la notificazione dell'atto introduttivo alla o alle altre parti soccombenti e non impugnanti, anche se sussista identitą di posizioni tra le medesime e si tratti di azione esperibile autonomamente da ciascuna di esse, in quanto dette circostanze non precludono l'applicabilitą dell'art. 332, c.p.c., avendo in detta ipotesi la notificazione valore ed efficacia di litis denuntiatio. (Nella specie, i due comproprietari di un immobile avevano proposto domanda di convalida di sfratto per morositą e, rimasti soccombenti, con un unico atto avevano impugnato la sentenza di primo grado; il giudice d'appello, rilevata la mancata sottoscrizione del mandato ad litem da parte di uno dei due appellanti, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da quest'ultima, ritenendo inaplicabile l'art. 332, c.p.c.; la S.C. nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello).