(massima n. 1)
In materia di impugnazioni, la proroga di sei mesi del termine lungo annuale per la loro proposizione, prevista dall'art. 328, terzo comma, c.p.c., in caso di verificazione negli ultimi sei mesi del suo decorso della morte della parte o di un altro degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., opera «per tutte le parti» e quindi deve ritenersi tempestiva l'impugnazione proposta nel termine cosģ prorogato nei confronti di parte diversa da quella colpita dall'evento che ha determinato la proroga. (Nella specie un istituto di credito, che aveva convenuto in giudizio tre suoi dipendenti perché rispondessero di un ammanco di cassa, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello di rigetto della domanda, notificandolo, poco oltre il decorso del termine annuale, alle controparti, salvo che al dipendente deceduto, ai cui eredi era stato successivamente notificato atto di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dalla Corte, che ha poi proceduto ad annullamento con rinvio in applicazione del principio separatamente massimato).