(massima n. 1)
La decisione assunta dal giudice di pace — come quella assunta dal tribunale in composizione monocratica — difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito dal deposito in cancelleria ex art. 133 e 321 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.