(massima n. 2)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite, deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l'udienza immediatamente successiva che sarā in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, con la conseguenza che, per le parti, vi č l'onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, č l'udienza successiva e cosė di seguito fino a quando l'udienza sarā effettivamente tenuta.