(massima n. 1)
Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontā del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontā, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, č necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontā del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua veritā obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, č incensurabile in sede di legittimitā se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.