(massima n. 1)
Non č consentito al difensore l'intervento nella camera di consiglio fissata in cassazione per la trattazione di istanza di ricusazione, in quanto l'osservanza, nel giudizio di legittimitā, delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., č prevista, a norma dell'art. 611, comma 1, stesso codice, solo nei casi espressamente stabiliti, tra i quali non rientra la materia della ricusazione.