(massima n. 1)
Qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l'opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione ed il ripristino della clausola de qua, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, con la conseguenza che il decreto per costituire valido titolo esecutivo deve essere munito di esecutorietą con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ove l'esecutorietą non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 653 c.p.c.