(massima n. 1)
Le cause estintive del reato per amnistia impropria, o della pena, non incidono sulla persistenza dell'interesse del condannato a chiedere e a ottenere l'applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato, non solo al fine di eventualmente imputare ad altra condanna la pena di fatto eseguita oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma segnatamente al fine di escludere o di limitare gli effetti penali delle condanne.