(massima n. 1)
In caso di sostituzione del curatore nel corso della procedura fallimentare, il curatore subentrato è legittimato a contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 legge fallim., il conto presentato dal curatore cessato, giacché egli agisce — così come nel correlato giudizio di responsabilità, che può introdurre ai sensi dell'art. 38 legge cit. nell'interesse dell'intera massa concorsuale, comprensiva non solo dei creditori concorrenti, ma anche di quelli non ancora insinuati al passivo e che pertanto non hanno acquisito il titolo a contestare il conto.