(massima n. 1)
L'amministratore della societā fallita č legittimato come qualsiasi interessato a presentare osservazioni all'udienza fissata per l'esame del rendiconto del curatore fallimentare, mentre non č legittimato a proporre contestazioni, in quanto, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, legittimati a presentare contestazioni che, ove non risolte amichevolmente, possono dar luogo ad un giudizio ordinario, sono soltanto i creditori ammessi al passivo e il fallito, non rilevando che l'amministratore sia stato avvisato dell'udienza con comunicazione a lui diretta e spedita al suo domicilio.