(massima n. 1)
La ripartizione finale dell'attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all'esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione, ma in tale ipotesi, in qualunque grado i predetti giudizi siano pendenti ed anche se in essi non sia stato emesso alcun provvedimento cautelare provvisorio, il giudice delegato deve adottare le opportune disposizioni, mediante depositi o accantonamenti, affinché, in caso di esito del giudizio favorevole al creditore, questi veda rispettata la sua par condicio e riceva una percentuale del suo credito uguale a quella degli altri creditori di pari grado.