(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), trovano applicazione le norme del codice di rito che disciplinano il giudizio di primo grado, a parte le espresse deroghe contenute nella disciplina speciale, per cui il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo dovuto ad inerzia endoprocessuale delle parti e disposto ex artt. 181 e 307 c.p.c., non determina l'estinzione del processo, nel caso in cui il creditore opponente si sia costituito tempestivamente nel termine perentorio, disposto dal medesimo art. 98, di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato per la comparizione delle parti. Ne consegue che, a seguito della predetta cancellazione, il processo può essere riassunto nel termine di un anno dalla data della relativa ordinanza, e, in caso di riassunzione tardiva, l'estinzione può essere dichiarata solo se eccepita dalla parte.