(massima n. 1)
La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.), la discussione delle parti, non č prescritta a pena di nullitā, e non inficia, quindi la validitā della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.