(massima n. 1)
Una volta fissata l'udienza collegiale di discussione in un giorno riservato, secondo il calendario giudiziario, alla discussione medesima, la circostanza che in detta udienza il collegio sieda senza la partecipazione del giudice istruttore, ma in diversa composizione, non determina lo scorrimento automatico o d'ufficio della causa alla prima udienza successiva in cui del collegio faccia parte l'istruttore, ma può soltanto giustificare un formale provvedimento di rinvio ad hoc, disposto anche fuori dell'udienza già fissata, purché, in tal caso, ne sia data regolare comunicazione alle parti.