(massima n. 1)
Il successivo accertamento, con la sentenza, della invalidità della costituzione in giudizio di una delle parti, che ne comporta la dichiarazione di contumacia, non incide sulla validità dell'udienza di discussione ancorché svoltasi con la sola presenza della detta parte, perché l'esigenza della presenza di almeno una delle parti nella udienza di discussione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 275 e 309 c.p.c., deve ritenersi soddisfatta quando tale condizione risulti formalmente accertata dal giudice allo stato degli atti.