(massima n. 1)
Il concetto di «prima udienza» ex art. 269 c.p.c., agli effetti della chiamata del terzo, deve essere inteso in senso non meramente cronologico, bensģ sostanziale, come indicativo della fase in cui si abbia una effettiva trattazione e cioč esercizio di attivitą di istruttoria oppure la risoluzione di questioni insorte fra le parti, senza, quindi, che la preclusione per tale chiamata possa verificarsi, qualora, esaurite le attivitą preparatorie attinenti alla comparizione e costituzione delle parti, si siano avute udienze di mero rinvio, ma non anche espletamento, sia pure in parte, di attivitą istruttoria o decisoria, a pregiudizio definitivo del terzo chiamato.