(massima n. 1)
L'impugnazione di un conto, a norma dell'art. 264 c.p.c., deve essere fondata sulla specificazione sia delle partite che si intendono contestare sia dei motivi della contestazione. Di conseguenza, nessuna rilevanza può essere attribuita a generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto, nonché ad osservazioni di preteso disordine dei documenti giustificativi ed al difetto di un elenco dei medesimi.