(massima n. 1)
Il giudice di merito, nel provvedere in ordine all'eccezione di incapacità di un testimone, che si deduca essere portatore di un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio (nella specie, sulla base dell'allegazione di specifiche circostanze), non può limitarsi ad una motivazione apparente, consistente in una mera parafrasi del disposto dell'art. 246 c.p.c.