(massima n. 1)
L'eccezione di incapacitą a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al pił tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullitą stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullitą sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestivitą dell'eccezione non č sufficiente affermare la tardivitą della conoscenza della nullitą, ma č necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, laddove aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incapacitą a testimoniare di alcuni condomini in una causa relativa all'esistenza o meno di un rapporto di portierato, essendo stato genericamente affermato che la conoscenza della qualitą di condomini dei testi era intervenuta solo tempo dopo la loro escussione).