(massima n. 1)
L'interesse che dā luogo ad incapacitā a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. č solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati. Ne consegue che la circostanza che penda una diversa (anche se, eventualmente, analoga) controversia tra un teste e taluna delle parti in causa, non vale a determinare la sussistenza di un interesse dello stesso teste - rilevante ai sensi del citato art. 246 c.p.c. - nella causa in cui viene escusso e non comporta quindi di per sé la sua incapacitā a testimoniare o l'inutilizzabilitā della testimonianza assunta.