(massima n. 1)
Colui che, a norma dell'art. 246 c.p.c., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l'intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un "posterius" rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in controversia per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva ritenuto capace a deporre il testimone rivendicante la proprietà del denaro versato in un conto estero ed asseritamente utilizzato dal convenuto per il pagamento del prezzo della compravendita, valorizzando, erroneamente, la circostanza che l'anzidetto testimone era stato soddisfatto nelle sue pretese creditorie).