(massima n. 1)
Nel rito del lavoro sia l'attore che il convenuto sono tenuti — a pena di decadenza — a specificare, nei rispettivi atti introduttivi della controversia, i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi e in particolare, quando si tratta di prova testimoniale, ad indicare i testimoni di cui si chiede l'audizione, stante l'applicabilità — anche in tale rito speciale — della disposizione dell'art. 244 c.p.c. sul modo di deduzione della prova per testimoni, norma compatibile con il sistema di preclusioni introdotto con la riforma del processo del lavoro.