(massima n. 1)
L'audizione di testimoni da parte del pretore nella prima fase del procedimento possessorio, ai sensi del terzo comma dell'art. 689 c.p.c., non preclude l'ammissione di prova testimoniale sulle stesse circostanze nella successiva fase di merito, nella quale la parte deve fornire la prova del proprio diritto, tenuto conto della funzione della detta audizione, che č strumentale all'adozione di provvedimenti immediati, nonché delle sue peculiari caratteristiche (assenza di giuramento, mancata predisposizione di capitoli separati e specifici, interrogatorio diretto sul luogo).