(massima n. 1)
Le formalità relative all'assunzione della prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì per la tutela degli interessi delle parti e, pertanto, eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tali formalità (nella specie con riguardo all'esame di testi su circostanze non dedotte nei capitoli di prova ed alla mancata pretesa «ratifica» dell'assunzione in rogatoria del teste a riferimento) non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza ove la stessa parte abbia mostrato esplicitamente od implicitamente di non volersene avvalere — non opponendosi al compimento dell'atto, ovvero discutendone le risultanze o la rilevanza rispetto al merito della controversia — cosicché non possono essere neppure fatte valere in sede di impugnazione.