(massima n. 1)
Le nullitą o decadenze determinate dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti c.p.c. in materia di deduzione ed assunzione della prova testimoniale, indicazione dei testimoni, incapacitą di deporre, hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza, se non eccepite tempestivamente ai sensi dell'art. 157 c.p.c., perché stabilite dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico.