(massima n. 1)
Qualora il giudice ammetta la prova testimoniale e fissi l'udienza per la relativa assunzione, senza stabilire un termine perentorio per l'indicazione dei testi, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilitą di indicare i testi sino all'inizio della prova avvalendosi implicitamente della facoltą, avente natura meramente discrezionale, di consentire l'indicazione tardiva dei testimoni prevista dall'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990.